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Contratto di mutuo usurario: restituzione al debitore delle somme versate a titolo di interessi.

Lo scorso 8 Luglio il Tribunale di Bari ha pronunciato la Sentenza n. 2168/2020 – pubblicata il successivo 14 Luglio – con la quale si ribadisce il carattere sostanzialmente sanzionatorio dell’art. 1815, co. 2, c.c., in quanto volto a contrastare la sproporzione oggettiva tra le prestazioni con la conversione del mutuo da oneroso a gratuito.

Con un’articolata parte motiva, il Tribunale di Bari si sofferma, dapprima, sulla determinazione di quale debba essere il dato contrattuale da porre in comparazione con il c.d. tasso soglia determinato ai sensi della L. 108/1996. Tale dato, naturalmente, è da rintracciarsi nel T.A.E.G., il quale si compone tenendo conto di tutti gli oneri connessi al rapporto contrattuale, “(…) ovvero di interessi corrispettivi, moratori, anatocistici, nonché di tutte le commissioni, spese e provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione a favore del mutuante, escluse soltanto quelle per imposte e tasse (…)”, richiamando sul punto “ricomprensione degli interessi moratori all’interno del T.A.E.G.” la Sentenza della Suprema Corte n. 350/2013.

Nell’escludere, certamente, la c.d. “sommatoria” tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia – trattandosi di due tassi distinti e alternativi tra loro – il G.I. ha inteso comunque disporre CTU contabile per la verifica del superamento de quo da parte del T.A.E.G. contrattuale. Riscontrata, all’esito della consulenza tecnica, l’usurarietà del contratto di mutuo, pertanto, il Tribunale ha disposto la gratuità di quest’ultimo compensando la quota capitale dovuta dal debitore alla Banca con le somme fino a quel momento versate dallo stesso in favore dell’Istituto di Credito a titolo di interessi.

Avv. Marco Mancini

 

Trib. di Bari – Sent. n. 2168/2020

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