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Date le numerose richieste pervenute allo Studio, รจ opportuno fare un pรฒ di chiarezza.
A causa della pandemia in corso, il traffico aereo internazionale ha subรฌto una riduzione drastica, che ha portato alla cancellazione, da parte delle compagnie aeree, di centinaia di migliaia di voli.
Come sarebbe ovvio immaginare e come รจ – comunque – previsto per prassi, le compagnie aeree avrebbero dovuto, sin da subito, mettere i consumatori nelle condizioni di richiedere il rimborso del prezzo del biglietto, oltre che alla possibilitร di beneficiare di un ๐ฃ๐๐ข๐โ๐๐. E, in effetti, in parecchi casi – perlomeno seguendo le casistiche pervenute in questi mesi in Studio – รจ stato proprio cosรฌ.
Inoltre, data la causa della cancellazione del volo – certamente indipendente dalla volontร sia delle compagnie che dei fruitori del servizio di trasporto -, trova applicazione il ๐ฐ๐ผ๐บ๐บ๐ฎ ๐ฏ ๐ฑ๐ฒ๐น๐น’๐ฎ๐ฟ๐. ๐ฑ del Regolamento (CE) n. 261/2004, per cui viene eอsอcอlอuอsอoอ il diritto alla compensazione pecuniaria ex art. 7 del medesimo Regolamento, ulteriore rispetto al rimborso del prezzo del biglietto.
๐ง๐๐๐๐ฎ๐๐ถ๐ฎ, diverse compagnie aeree, data la volontร di voler trattenere della pronta liquiditร nelle proprie casse per far fronte al totale azzeramento della propria attivitร , lungi dal fornire indicazioni ai passeggeri su come ottenere il rimborso del prezzo dei biglietti acquistati, hanno ingolosito quest’ultimi concedendo un ๐ฃ๐๐ข๐โ๐๐ per l’acquisto di un futuro biglietto aereo con la medesima compagnia dal valore, in alcuni casi, addirittura superiore al prezzo del biglietto stesso.
Dati i serratissimi tavoli di confronto tra il Ministero dei Trasporti ed i rappresentanti delle compagnie aeree, nonchรฉ i sindacati di categoria, le richieste di rendere percorribile, a discrezione del vettore, la possibilitร di rilasciare dei ๐ฃ๐๐ข๐โ๐๐ in alternativa al rimborso del prezzo del biglietto, sarebbero state accolte dal DL n. 18/2020 (“Cura Italia”) convertito in Legge n. 27/2020, che, all’๐ฎ๐ฟ๐. ๐ด๐ด-๐ฏ๐ถ๐, prevede esplicitamente, al comma 12, che “๐ฟ’๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐ ๐ฃ๐๐ข๐โ๐๐ ๐๐๐๐ฃ๐๐ ๐ก๐ ๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐ก๐ ๐๐๐ก๐๐๐๐๐ ๐๐ ๐ ๐๐๐ฃ๐ ๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐ก๐๐ฃ๐ ๐๐๐๐๐๐โ๐ ๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐โ๐๐๐๐ ๐๐๐๐ข๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐๐๐ก๐ก๐๐ง๐๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐๐ก๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ก๐๐๐๐ก๐๐๐๐”. Tradotto: le compagnie possono emettere un buono – da utilizzare entro un anno – e, semplicemente, comunicarlo al cliente. Che potrร solo prenderne atto, visto che non avrร alcuna possibilitร di scelta.
Naturalmente, tale provvedimento normativo รจ finito sotto la lente di ingrandimento, al punto tale da far rischiare, tutt’oggi, una ๐ฝ๐ฟ๐ผ๐ฐ๐ฒ๐ฑ๐๐ฟ๐ฎ ๐ฑ๐ถ ๐ถ๐ป๐ณ๐ฟ๐ฎ๐๐ถ๐ผ๐ป๐ฒ da parte del nostro Paese, il quale non puรฒ evidentemente promulgare una legge che sia in contrasto con un Regolamento Europeo (gerarchicamente “superiore”). Seppur tale richiesta di emissione di ๐ฃ๐๐ข๐โ๐๐ sia stata avanzata da diversi paesi UE, la Commissione Europea, infatti, non ha mai cambiato linea. Nelle linee guida pubblicate il 20 marzo scorso la Commissione ha concesso alcune deroghe dal regolamento 261, mฬฒaฬฒ ฬฒnฬฒoฬฒnฬฒ ฬฒsฬฒuฬฒiฬฒ ฬฒrฬฒiฬฒmฬฒbฬฒoฬฒrฬฒsฬฒiฬฒ ฬฒdฬฒaฬฒ ฬฒvฬฒoฬฒlฬฒiฬฒ ฬฒcฬฒaฬฒnฬฒcฬฒeฬฒlฬฒlฬฒaฬฒtฬฒiฬฒ.
In conclusione, sulla base delle differenti e specifiche esigenze di ogni singolo utente, sarร bene valutare, di volta in volta, se sia il caso, o meno, accettare – qualora richiesto – l’emissione di un ๐ฃ๐๐ข๐โ๐๐ in alternativa al rimborso del prezzo del biglietto aereo, posto che tante compagnie aeree potrebbero non trovarsi nella possibilitร , successivamente, di essere solvibili e di poter continuare ad erogare il servizio di trasporto.
Avv. Marco Mancini